Tassa di soggiorno
L’ imposta provinciale di soggiorno è disciplinata dall’art. 15 della Legge Provinciale 12 agosto 2020 n. 8 ed è regolamentata dal D.P.P. 3 dicembre 2020 n. 15-28/Leg.
L’imposta è dovuta da ogni persona che pernotta nelle strutture ricettive ubicate nel territorio provinciale per un massimo di 10 notti consecutive presso la medesima struttura.
LA MISURA DELL’IMPOSTA PER QUESTA STRUTTURA RICETTIVA A PARTIRE DAL 01/12/2021 E’ DI EURO 1,50 PER PERSONA/NOTTE.
Sono previsti dei casi di esenzione:
• familiari di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e ospedaliere;
• le forze dell’ordine e di protezione civile nell’esercizio delle loro funzioni;
• i minori fino al compimento del 14° anno di età;
• coloro che ricevono terapie presso strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale site nel territorio provinciale;
• i soggetti accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate nel territorio provinciale, nel limite di un accompagnatore per paziente;
• i soggetti aventi diritto ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritto delle persone handicappate), la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il loro accompagnatore;
• i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolti nelle strutture ricettive;
• i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria.
Ai fini dell’applicazione delle esenzioni, ad eccezione dell’esenzione relativa ai minori fino al compimento del 14° anno di età , l’ospite, avvalendosi di apposito modulo (presente in modulistica e manuali) reso disponibile dal gestore, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di avere diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta provinciale di soggiorno.