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Tassa di soggiorno

L’ imposta provinciale di soggiorno è disciplinata dall’art. 15 della   Legge   Provinciale   12   agosto   2020   n.   8   ed   è   regolamentata dal D.P.P. 3 dicembre 2020 n. 15-28/Leg.

L’imposta  è  dovuta  da  ogni  persona  che  pernotta  nelle  strutture  ricettive  ubicate  nel  territorio  provinciale  per  un  massimo  di  10  notti  consecutive  presso la medesima struttura.

LA MISURA DELL’IMPOSTA PER QUESTA STRUTTURA RICETTIVA A PARTIRE DAL 01/12/2021 E’ DI EURO 1,50 PER PERSONA/NOTTE.

Sono previsti dei casi di esenzione:
• familiari di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e ospedaliere;
• le forze dell’ordine e di protezione civile nell’esercizio delle loro funzioni;
• i minori fino al compimento del 14° anno di età;
• coloro che ricevono terapie presso strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale site nel territorio provinciale;
• i soggetti accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate nel territorio provinciale, nel limite di un  accompagnatore per paziente;
• i soggetti aventi diritto ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritto delle persone handicappate),  la  cui  condizione  di  disabilità  sia  certificata  ai  sensi  della  vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il loro accompagnatore;   
• i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolti nelle strutture ricettive;
• i  soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria.

Ai fini dell’applicazione delle esenzioni, ad eccezione dell’esenzione relativa ai minori fino al compimento del 14° anno di età , l’ospite, avvalendosi di apposito modulo (presente in modulistica e manuali) reso disponibile dal gestore, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di avere diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta provinciale di soggiorno.